Sulle facoltà del praticante, l'art. 41, comma 12 della provvedimento n. 247/2012 è intervenuta sull'pretesto: «Nel stadio tra svolgimento del tirocinio proveniente da praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché Per godimento del diploma nato da laurea Sopra giurisprudenza, può esercitare attività professionale Per sostituzione dell'avvocato https://avvocatopenalistaromano.com/studio-legale-penale-roma.html?index.php??limit=100&start=2100